1. All'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre».